Legge 119 del 31.07.2017 – Obblighi vaccinali
A seguito dell’approvazione della legge 119 del 31/7/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 7 giugno 2017 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” si riportano di seguito alcune informazioni.
LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE PER I MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA ZERO E SEDICI ANNI
Le vaccinazioni obbligatorie per legge sono di seguito indicate:
- anti-poliomelitica;
- anti-difterica;
- anti-tetanica;
- anti-epatite B;
- anti-pertosse;
- anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
- anti-morbillo;
- anti-rosolia;
- anti-parotite;
- anti-varicella.
Il calendario vaccinale regionale prevede inoltre altre vaccinazioni, fortemente raccomandate, offerte attivamente e gratuitamente a seconda dell’età (Le vaccinazioni offerte gratuitamente in Lombardia).
L’obbligo di vaccinazione è da intendersi in riferimento alla coorte di nascita di appartenenza (età 0-16 anni), secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente nel proprio anno di nascita.
Di seguito per ogni classe di età sono elencati i vaccini e le rispettive dosi che ogni soggetto deve aver ricevuto al fine di rispettare l’obbligo vaccinale:
Bambini da zero a 6 anni
- Anti-difterica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-poliomielite: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-tetanica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-epatite virale B: 3 dosi nel primo anno di vita (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-pertosse: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-Haemophilus influenzae tipo b: 3 dosi nel primo anno di vita (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-meningococcica B: 3 o 4 dosi nel primo anno di vita, a seconda del mese di somministrazione della prima dose (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2017)
- Anti-rotavirus: 2 o 3 dosi nel primo anno di vita, a seconda del tipo di vaccino (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2017)
- Anti-pneumococcica: 3 dosi nel primo anno di vita (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2012)
- Anti-meningococcica C: 1° dose nel secondo anno di vita (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2012)
- Anti-varicella: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2017)
- Anti-morbillo: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-parotite: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-rosolia: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)
Adolescenti
- Anti-difterica: richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-poliomielite: richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-tetanica: richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-pertosse: richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)
- Anti-HPV per le ragazze e i ragazzi (2 dosi nel corso del 12° anno di vita)
- Anti-meningococcica tetravalente ACWY135 (1 dose)
I minori che, nella fascia corrispondente alla propria età, hanno un numero di dosi inferiore a quello indicato sono inadempienti.
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
- i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia;
- i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti.
Le attestazioni da parte di Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Famiglia di avvenuta immunizzazione per malattia naturale o controindicazione alla vaccinazione saranno rilasciate gratuitamente.
L’eventuale decisione del curante (Medico o Pediatra di Famiglia) di sottoporre il soggetto a ricerca anticorpale non può essere eseguita gratuitamente (tramite SSN), ma il costo è da intendersi totalmente a carico dell’interessato.
COME CONOSCERE LO STATO VACCINALE
Nel caso in cui non siano disponibili il libretto vaccinale o una certificazione valida, è possibile conoscere lo stato vaccinale dei propri figli:
- tramite richiesta ai centri vaccinali del territorio;
- consultando il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) alla voce “Vaccinazioni”.
COME ACCEDERE ALL’ELENCO DELLE VACCINAZIONI PRESENTE ALL’INTERNO DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Requisiti necessari
- aver dato il consenso al “Trattamento dei dati personali effettuato con Fascicolo Sanitario Elettronico” per l’interessato, di cui si vogliono visualizzare i dati. Presso gli uffici di Scelta e Revoca delle ASST è possibile fornire il consenso al trattamento dei dati e richiedere il codice PIN della Tessera Sanitaria CNS;
- disporre di una delle modalità di autenticazione al Fascicolo Sanitario Elettronico, ovvero:
- identità digitale del sistema – SPID;
- credenziali con codice “usa e getta” (le credenziali possono essere richieste presso tutte le ASST del territorio);
- tessera Sanitaria CNS, relativo codice PIN e lettore di smartcard.
Modalità di accesso
- Collegarsi al sito internet dei Servizi Welfare online di Regione Lombardia e selezionare l’icona “ACCEDI” per autenticarsi;
- Selezionare Fascicolo Sanitario Elettronico e poi la voce “Vaccinazioni” per visualizzare l’elenco delle vaccinazioni effettuate in Lombardia (elenco disponibile per i nati dopo l’anno 2000).
Un genitore può accedere direttamente alle vaccinazioni del figlio dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (sezione Vaccinazioni per minore) a condizione che sia stato prestato il consenso al “Trattamento FSE” per il minore e avendo a disposizione la Tessera Sanitaria CNS del figlio.
L’accesso al sito internet Servizi Welfare online di Regione Lombardia è disponibile anche in modalità Mobile https://www.crs.regione.lombardia.it/msanita
L’accesso al sito internet Wikivaccini per ulteriori informazioni sull’offerta vaccinale in Regione Lombardia.
Per ulteriori approfondimenti sulla normativa vigente clicca qui
Indicazioni per l’anno scolastico 2022-2023
Legge 31 luglio 2017, n. 119 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (GU n.182 del 5-8-2017)
In ottemperanza alle disposizioni relative all’oggetto, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3 bis della legge 119/2017.
Si riportano di seguito le principali indicazioni:
ENTRO IL MESE DI MARZO
I Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione – Responsabili dei servizi educativi per l’infanzia – Responsabili dei centri di formazione professionale regionale – Responsabili delle scuole private non paritarie trasmettono ad ATS l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni.
ENTRO IL MESE DI GIUGNO
ATS Provvede a restituire l’elenco indicando i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali che non ricadano nelle condizioni di esonero, omissione o differimento* delle vaccinazioni o che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione alle ASST competenti.
ENTRO 10 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE DEGLI ELENCHI
I Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione – Responsabili dei servizi educativi per l’infanzia – Responsabili dei centri di formazione professionale regionale – Responsabili delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori “non in regola” a depositare entro il mese di luglio la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda socio sanitaria territoriale competente.
ENTRO IL MESE DI LUGLIO
Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione – Responsabili dei servizi educativi per l’infanzia – Responsabili dei centri di formazione professionale regionale – Responsabili delle scuole private non paritarie trasmettono ad ATS la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La mancata presentazione della documentazione prevista comporta la decadenza dell’iscrizione solo per i servizi educativi dell’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse le scuole private non paritarie.
MODALITA’ DI TRASMISISSIONE E REQUISITI DELL’ELENCO
a trasmissione dell’elenco degli alunni iscritti all’AS. 2022-23 dovrà avvenire tramite Posta Elettronica Certificata di questa Agenzia all’indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it
L’elenco che le Scuole/Servizi dell’infanzia inviano deve essere trasmesso esclusivamente attraverso foglio di calcolo elettronico (csv) ed avere il seguente format con i campi:
- cognome;
- nome;
- data di nascita: espressa in formato gg/mm/aaaa;
- sesso: M o F;
- comune di nascita: se straniero il paese di origine;
- codice fiscale (obbligatorio);
- codice meccanografico plesso o codice cudes per asili: codice univoco delle strutture, per le strutture che non sono in possesso di tale codice lasciare vuoto;
- codice fiscale scuola (della scuola o dell’ente gestore);
- nome scuola (esempio “Nido La Trottola”);
- descrizione scuola (es. scuola primaria, servizio educativo per l’infanzia, scuola dell’infanzia paritaria, scuola dell’infanzia comunale…).
Nel caso il file non venga trasmesso nel suddetto formato o risulti mancante di qualcuno dei dati richiesti sarà restituito all’indirizzo da cui è pervenuto, specificando la difformità riscontrata.
*ESONERO-OMISSIONE O DIFFERIMENTO
(articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge n°73 del 7 giugno 2017 convertito in legge n° 119/2017)
- avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica;
- vaccinazioni omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Fonte: sito Regione Lombardia – Prevenzione e benessere – Vaccinazioni
Per ulteriori informazioni:
Sito Regione Lombardia
Sito Ministero della Salute